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Porto di Porto Empedocle - Progettazione Terminal passeggeri – Servizio di ingegneria per completamento progetto fattibilità, procedura integrata VIA-VAS, redazione variante localizzata al PRP CUP I42B19000040001 - CIG 88598481DD
Soggetto aggiudicatore: | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale |
Oggetto: | Porto di Porto Empedocle - Progettazione Terminal passeggeri – Servizio di ingegneria per completamento progetto fattibilità, procedura integrata VIA-VAS, redazione variante localizzata al PRP CUP I42B19000040001 - CIG 88598481DD |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 270.300,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 265.000,00 € |
Oneri: | 5.300,00 € |
CIG: | 88598481DD |
CUP: | I42B19000040001 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Ufficio Tecnico |
Aggiudicatario : | MODIMAR-ACQUATECNO-VAMS-SWS-STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI - Capofila: ModimarSrl |
Data di aggiudicazione: | 17 giugno 2022 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 146.704,00 € |
Data pubblicazione: | 23 agosto 2021 10:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 29 settembre 2021 10:00:00 |
Data scadenza: | 07 ottobre 2021 10:00:00 |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Documentazione Offerta Tecnica: |
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Documentazione Offerta Economica: |
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Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici | 28 settembre 2021 18:30:38 | Altri Documenti |
Avviso differimento prima seduta di gara | 07 ottobre 2021 8:48:27 | Altri Documenti |
Avviso date sedute pubbliche | 11 ottobre 2021 9:30:09 | Altri Documenti |
Avviso seduta pubblica del 14.10.2021 ore 15.30 | 14 ottobre 2021 12:29:01 | Altri Documenti |
avviso sedute pubbliche seggio di gara del 18 e 19 ottobre 2021 | 14 ottobre 2021 17:11:24 | Altri Documenti |
avviso rinvio seduta del 19.10.2021 | 19 ottobre 2021 11:18:58 | Altri Documenti |
avviso rinvio seduta del 20.10.2021 | 20 ottobre 2021 8:52:43 | Altri Documenti |
avviso seduta pubblica del 25.10.2021 | 21 ottobre 2021 17:48:28 | Altri Documenti |
avviso rinvio seduta del 25.10.2021 | 25 ottobre 2021 10:27:36 | Altri Documenti |
Avviso seduta pubblica del 04.11.2021 | 02 novembre 2021 9:22:10 | Altri Documenti |
Avviso rinvio seduta pubblica del 04.11.2021 | 03 novembre 2021 12:41:39 | Altri Documenti |
Avviso rinvio seduta pubblica del 08.11.2021 | 08 novembre 2021 8:54:36 | Altri Documenti |
avviso rinvio seduta pubblica del 09.11.2021 | 09 novembre 2021 9:05:55 | Altri Documenti |
avviso seduta pubblica del 15.11.2021 | 12 novembre 2021 9:23:45 | Altri Documenti |
provvedimento ammessi esclusi | 18 novembre 2021 8:21:03 | Altri Documenti |
Avviso I Seduta Pubblica Commissione giudicatrice 15.12.2021 | 09 dicembre 2021 12:43:01 | Altri Documenti |
Avviso Seduta Pubblica del 12.01.2022 | 11 gennaio 2022 18:25:17 | Altri Documenti |
D.P. n. 44 del 18.02.2022 | 10 marzo 2022 12:33:45 | Atti di aggiudicazione |
Memoria al D.P. n. 44 del 18.02.2022 | 10 marzo 2022 12:35:59 | Atti di aggiudicazione |
Avviso Aggiudicazione | 10 marzo 2022 12:36:33 | Atti di aggiudicazione |
avviso aggiudicazione - relazione unica ex art 99 del D.lgs. 50/2016 | 08 giugno 2023 17:47:34 | Atti di aggiudicazione |
CV Commissario | 21 dicembre 2021 12:44:42 | Curriculum commissari |
CV Commissario | 21 dicembre 2021 12:45:15 | Curriculum commissari |
CV Commissario | 21 dicembre 2021 12:47:10 | Curriculum commissari |
decreto 262/2021 | 30 agosto 2021 11:28:18 | Determina a contrarre |
decreto 262/2021 - memoria | 30 agosto 2021 11:29:20 | Determina a contrarre |
Decreto nomina Commissione giudicatrice | 21 dicembre 2021 12:44:17 | Determina di nomina della commissione di gara |
Decreto nomina Commissione giudicatrice - Memoria | 08 giugno 2023 17:46:25 | Determina di nomina della commissione di gara |
Verbali Commissione gara | 08 giugno 2023 17:49:58 | Verbali |
Elenco chiarimenti
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Chiarimento n. 1
Domanda:Con riferimento al punto riportato a pag. 5 del Disciplinare di Gara inerente ai due “servizi di punta”, la quale prevede che: “- il requisito di cui alla lett. b) della capacità professionale e tecnica non è frazionabile ovvero deve essere posseduto per intero dal capogruppo del RT” si chiede a Codesta Spett.le Autorità di chiarire se il requisito della coppia di servizi deve intendersi apportato soltanto dalla Capogruppo per entrambe le ID indicate nel bando, o se è ammesso che possa contribuire anche la mandante, apportando una coppia di servizi nella categoria “non prevalente”. Come indicato nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 3 (punto 7, pag. 11) dall’ANAC, per i diversi ID (come nel caso di specie), per cui sono richiesti i servizi di punta, dovrebbe essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non sarebbe esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTI. Cordialità
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Risposta:
Nelle Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nella parte IV – Affidamenti è riconosciuta la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere quale requisito di partecipazione l’ “l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento” (par. 2.2.2. lett.c)). Le stesse linee guida stabiliscono relativamente ai Raggruppamenti e Consorzi stabili che “Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile”. Nel caso di specie, la Stazione appaltante, in relazione alla singola categoria d’opera e ID, ha inteso esercitare tale facoltà richiedendo il possesso dei due servizi in capo ad un unico soggetto del raggruppamento, fermo restando il principio di infrazionabilità del singolo servizio. Conformemente a ciò nel disciplinare di gara è previsto “relativamente ai raggruppamenti” che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. b) del par. II.4 ovvero l’“avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere (…)" non è frazionabile. Dalla disposta infrazionabilità del requisito discende che i due servizi per ognuna delle categorie ID previste (D.01 e E.03) dal disciplinare devono essere svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento per un importo pari a quello richiesto dagli atti di gara per ogni singolo ID. f.to IL RUP (Ing. Sergio La Barbera)
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Chiarimento n. 2
Domanda:In merito al Criterio n.1, si richiede conferma che il numero di servizi da documentare sia pari a 2. Resta inteso che i servizi debbano essere servizi di progettazione analoghi a quelli in oggetto, relativi a interventi in cat. D.01, che includano anche la redazione dello studio idraulico marittimo.
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Risposta:
Non si comprende l'oggetto del quesito, considerato che il bando è esaustivo sugli argomenti in questione. Ad ogni buon fine, si riporta quanto previsto relativamente al Criterio n. 1 nel Disciplinare di gara. La relazione dovrà contenere “Documentazione di un numero massimo di due servizi di progettazione relativi a interventi in cat. D.01, oltre a n. 1 servizio relativo alla re-dazione dello studio idraulico-marittimo, individuati dal concorrente tra quelli ritenuti più significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecni-co” (pag. 14).
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Chiarimento n. 3
Domanda:Gentilissimi, al fine di poter elaborare un' offerta tecnica rispondente alle richieste del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle relazioni corrispondenti ai 5 criteri di valutazione tecnica, si chiede gentilmente di concedere una proroga della data di sottomissione all' 8 novembre 2021. Un Cordiale saluto
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Risposta:
Non si concedono proroghe su istanze di un singolo concorrente, significando diversamente una alterazione della par condicio. La proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte è prevista nei casi di cui all’art. 79 co. 3 del D.lgs. 50/2016.
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Chiarimento n. 4
Domanda:Gentilissimi, con riferimento alla composizione dell'Offerta tecnica richiesta in gara, che possa rispondere in maniera completa e più soddisfacente alle esigenze delineate dal disciplinare, si chiede di voler concedere una proroga sui tempi di scadenza di gara - ad oggi fissata in data 07/10/2021 - di almeno 30 giorni. Rigraziando anticipatamente per l'attenzione, porgiamo un cordiale saluto.
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Risposta:
si veda faq precedente
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Chiarimento n. 5
Domanda:Con riferimento alla risposta al quesito n.1 si pone l’ulteriore seguente quesito. La sottoscritta intende partecipare alla procedura nella forma di un raggruppamento verticale composto da due soggetti: · il capogruppo avente tutti i requisiti nella categoria D.01 (servizio principale in termini di severità del requisito ed in termini di consistenza degli onorari); · il mandante avente tutti i requisiti nella categoria E.03 (servizio secondario). Tale facoltà è espressamente prevista dal comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, gerarchicamente sovraordinato a tutte le circolari dell’ANAC ed alla lex specialis. Tuttavia, la risposta fornita al quesito n.1 sembra inibire la possibilità di costituire un raggruppamento verticale, così come previsto dal codice dei contratti. Alla luce di quanto sopra si chiede di voler chiarire se sia possibile o non possibile la partecipazione mediante un raggruppamento di tipo verticale. In caso non fosse possibile la partecipazione mediante un raggruppamento di tipo verticale si chiede, gentilmente, di voler esplicitare il riferimento normativo, evidentemente sovraordinato rispetto al d.lgs. 50/2016.
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Risposta:
In riferimento al quesito posto, si rileva l'incongruente collegamento dello stesso al quesito n. 1 e pertanto ogni considerazione in merito è riferita alla mera assunzione di scelte comportamentali che riguardano autonome valutazioni. Ad ogni buon fine, si ricorda il disposto da Voi citato art. 48 co. 2 D.lgs. 50/2016, che testualmente prevede: Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione.
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Chiarimento n. 6
Domanda:Con riferimento alla risposta formulata dalla stazione appaltante al chiarimento n. 1, integrante la lex specialis, si formula il seguente quesito: è richiesto che il capogruppo debba esibire entrambi i servizi richiesti come requisito di partecipazione sia nella categoria D.01 sia nella categoria E.03. Ciò evidentemente contrasta con il disposto di cui al comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 ove è prevista la possibilità di costituzione di un raggruppamento di tipo verticale. A titolo puramente esemplificativo la norma consente la formazione di un raggruppamento di tipo verticale nel quale il capogruppo esibisce i requisiti del servizio principale (D.01) mentre il mandate quelli del servizio secondario (E.03). Pertanto si chiede di voler chiarire definitivamente se sia ammessa la partecipazione come raggruppamento di tipo verticale, prevista dal codice dei contratti, o se si debba ritenere inammissibile tale forma di partecipazione in virtù della integrazione apportata alla lex specialis mediante la risposta al chiarimento n.1.
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Risposta:
In via preliminare, si specifica che la scrivente non fornisce supporto agli O.E. in merito alle modalità di partecipazione alle gare. Di contro, sono dovuti chiarimenti riguardanti le previsioni del bando, e non sulle conseguenziali scelte. La risposta al quesito è stata già fornita e pertanto si rinvia ad una attenta lettura delle vigenti norme.
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Chiarimento n. 7
Domanda:Con riferimento al criterio n.6 dell’offerta tecnica si chiede se sia possibile esibire servizi di responsabile del procedimento in luogo di servizi a supporto del responsabile del procedimento.
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Risposta:
In relazione al criterio n. 6, saranno valutati positivamente anche i servizi (con descrizione, importi, date e destinatari) resi in qualità di Responsabile del Procedimento.
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Chiarimento n. 8
Domanda:Si chiede di rendere disponibile, tra i documenti posti a base di gara, il parere del CSLLP sulla proposta di ATF. La conoscenza di tale documento appare infatti fondamentale per la corretta impostazione dell’offerta tecnica di gara.
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Risposta:
Si condivide quanto richiesto. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Sezione Seconda sulla proposta di adeguamento tecnico-funzionale al Piano Regolatore Portuale del Porto di Porto Empedocle sarà inserito tra i documenti di gara disponibili al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/10jm1nJysI9KZQ2w4kBvDa2YsyaSId8HA?usp=sharing
Lo stesso sarà reperibile direttamente sulla piattaforma nella sezione documenti.
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Chiarimento n. 9
Domanda:Buongiorno, si chiede cortesemente di voler precisare quanto segue: 1. si chiede se in caso di partecipazione nella forma di Costituendo RTI sia necessaria la registrazione delle società mandanti oltre a quella della mandataria capofila. 2. con riferimento al suddetto punto 1., si chiede se il caricamento della documentazione di gara possa essere fatto dalla sola mandataria. 3. si chiede conferma che quanto indicato al cap. 2 del documento "Progetto dei servizi di ingegneria" relativamente alla coordinamento della sicurezza sia un refuso e che, dunque, tale attività non rientri tra quelle oggetto dei servizi di ingegneria posti a base di gara. Nell'attesa di un cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
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Risposta:
Con riguardo ai punti 1. e 2., si precisa che l’O.E. può reperire le istruzioni per la partecipazione alle gare telematiche sulla piattaforma e può contattare, secondo le modalità indicate sul sito, la società di assistenza per ottenere supporto tecnico. Con riferimento al punto 3, non si comprende il quesito, considerato che non si cita il motivo per il quale si suppone il refuso e di contro non si riscontrano contraddizioni.
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Chiarimento n. 10
Domanda:Il contenuto del disciplinare che recita "il requisito di cui alla predetta lett.b) della capacità professionale e tecnica non è frazionabile ovvero deve essere posseduto per intero dal capogruppo del RT" è, a parere dello scrivente, in contrasto con il comma 2 dell'art.48 del d.lgs. 50/2016. In tal modo il disciplinare inibisce la possibilità di creare un RTP di tipo verticale, espressamente previsto dalla norma. Pertanto, si chiede gentilmente, di voler chiarire sul punto se codesta amministrazione intende mantenere l'impostazione del disciplinare o uniformarsi al comma 2 dell'art.48 del d.lgs. 50/2016 .
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Risposta:
Non si comprende il motivo per il quale l’ O.E. reitera per la terza volta lo stesso quesito al quale già per due volte è stato dato riscontro (ved. Quesiti nn. 5 e 6). Considerato che nulla è mutato non si può che supporre un refuso.