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In riferimento alla risposta della FAQ n. 7, si rappresenta che il Consorzio Stabile di cui all’art. 45, co. 2 Lett. c) è un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, il quale opera come concorrente singolo, unico interlocutore della S.A. e unico contraente. Inoltre è principio ormai pacifico quello per cui i consorzi stabili “hanno una loro qualificazione, che consente ai medesimi di partecipare alle gare pubbliche, e pertanto sono gli stessi che assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute l’onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbiano designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie " (Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 1534; Id. n. 7524 del 15.10.2010). Tali principi ed il conseguente regime qualificatorio discendono direttamente dall'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del D.P.R. 207/2010: norme queste che, come noto, continuano ad applicarsi in via transitoria ai consorzi stabili fino alla futura adozione del regolamento di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (sull'applicabilità in via transitoria dei citati articoli cfr. delibera Anac n. 33 del 10 Gennaio 2018; Tar Lazio con la sentenza n. 1324 del 25 gennaio 2017; Tar Campania con la sentenza n. 3507 del 28.6.2017). Se così è, l'unico soggetto che deve dimostrare in gara i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria è il consorzio stabile, nulla dovendosi richiedere alle consorziate. Pertanto, al fine di non indurre in errore i potenziali partecipanti, si chiede di confermare che i consorzi indicati al punto III.1.2) del bando di gara, in cui si dice “in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, detto requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti del Consorzio/….”, sono i soli Consorzi ordinari di concorrente, i GEIE costituiti o costituendi. Viceversa, detta prescrizione di gara non si applica ai consorzi stabili. Vorrete dunque confermare quanto sopra. Nel rimanere in attesa di un celere riscontro, si inviano distinti saluti.
Domanda del: 07/06/2019 aggiornata il 07/06/2019 -
A seguito di approfondimento si ritiene condivisibile la ricostruzione operata nel quesito e pertanto i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.