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Chiarimento

  • Il bando di gara richiede al punto III.1.3 quale requisito di partecipazione e di capacità professionale e tecnica, l’iscrizione all’albo gestori ambientali per categoria 9 classe a, pertanto si chiede a codesta Autorità di confermare, in conformità all’art. 47, comma 1, dlgs 50/2016, che in caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Dlgs 50/2016, tale requisito di partecipazione e di idoneità tecnica e professionale dovrà essere posseduto dai Consorzi concorrenti ( in analogia al requisito finanziario)

    Domanda del: 03/08/2022 aggiornata il 03/08/2022
  • Il requisito in questione può essere posseduto anche soltanto dal consorzio, in analogia a quanto previsto per il requisito di capacità economico – finanziaria. Tuttavia, resta inteso che l’attività di trasporto/smaltimento dei rifiuti deve essere svolta da soggetti in possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, in quanto detta iscrizione costituisce titolo di abilitazione all’attività di gestione del rifiuto. Pertanto nel caso in cui il consorzio abbia indicato un’impresa consorziata esecutrice, l’impresa designata dovrà, a sua volta, essere in possesso di adeguata iscrizione all’ANGA.

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