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Chiarimento

  • Buongiorno, si chiede cortesemente di fornire chiarimenti in merito a quanto di seguito esposto. La nostra società, intenzionata a partecipare alla presente procedura di gara quale singolo operatore economico, è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei servizi di cui alla prestazione principale (servizio di raccolta e trasporto rifiuti liquidi pericolosi), mentre non è in possesso dell’attestazione SOA - Categoria OS23 richiesta per l’effettuazione dei lavori di cui alla prestazione secondaria, prevista dal Bando come scorporabile e subappaltabile nei limiti dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, ma non a qualificazione obbligatoria. Posto che la legge n. 238 del 23/12/2021 ha abrogato i limiti di prestazioni subappaltabili, si chiede Vs gentile conferma se sia possibile subappaltare al 100% la prestazione secondaria ricorrendo all'istituto del cd subappalto necessario o qualificante, oppure se, anche potendo subappaltare al 100% la prestazione secondaria, l’Impresa partecipante debba possedere comunque il requisito in questione ricorrendo all’istituto dell’avvalimento. Si ringrazia anticipatamente.

    Domanda del: 08/06/2022 aggiornata il 08/06/2022
  • Trattandosi di prestazione secondaria, la categoria OS23 può essere subappalta al 100% a soggetto qualificato. In tal modo il subappalto qualificante consente di dimostrare il possesso del requisito richiesto.

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