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Chiarimento

  • Buongiorno, con riferimento al punto 6) di pagina 10 del Disciplinare, si chiede cortesemente una spiegazione sul significato della frase "riportare l'autentica della sottoscrizione". Al penultimo paragrafo della suddetta pagina 10 sembra che presentando il file come documento informatico originale non sia dovuta alcuna autentica da parte di un pubblico ufficiale come un Notaio; A maggior chiarimento si chiede: 1) è sufficiente un file originale firmato digitalmente dal garante con dichiarazoine sostitutiva dei poteri di rappresentanza (e successiva firma digitale del contraente) ? 2) è comunque necessario che la firma "digitale" del garante sia autenticata da un Notaio ? In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

    Domanda del: 31/05/2019 aggiornata il 31/05/2019
  • La ratio della citata previsione del bando di gara scaturisce dalla necessità di avere certezza della validità della polizza, pertanto si richiede l'autentica della sottoscrizione.

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