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Chiarimento

  • Quesito su "Cooptazione". Nel caso in cui un'impresa in possesso di tutti i requisiti richiesti intendesse partecipare alla procedura assieme ad altro soggetto cd. “cooptato” ai sensi dell’art. 92, c.5, DPR 207/2010, si chiede se tale soggetto cooptato: a) Debba fornire la dichiarazione di impegno a formalizzare il raggruppamento con conferimento di Mandato di rappresentanza alla Capogruppo; b) Debba risultare tra i contraenti della polizza provvisoria; c) Debba rendere l’eventuale dichiarazione relativa alle opere da subappaltare; d) Debba controfirmare tutta l’Offerta Tecnica nonché quella Economica; e) Debba generare il PASSOE; f) Debba essere considerato a pieno titolo un “concorrente” della procedura. Si chiede infine se tale soggetto "cooptato" debba possedere il requisito di "Capacità economica e finanziaria" di cui al punto III.1.2) del Bando di Gara. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

    Domanda del: 31/05/2019 aggiornata il 31/05/2019
  • Si richiama la Delibera Anac n. 228 del 01/03/2017 secondo la quale "l'impresa cooptata può eseguire i lavori ma non assume lo status di concorrente", senza alcuna possibilità di subappaltare. Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 92, co 5, del DPR 207/2010, la cooptata dovrà comunque possedere i requisiti di ordine generale disciplinati dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

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