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Chiarimento

  • Capitolato: Sicurezza e salute sul luogo di lavoro: Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. Segreto d’ufficio e riservatezza: Considerato che l’ente utilizzatore è l’unico datore di lavoro sostanziale e che il lavoratore somministrato espleta l’attività affidata sotto la direzione e il controllo del medesimo ente, non potrà essere l’APL ad “assicurare” l’osservanza concreta delle norme. L’APL ha, diversamente, l’onere di informare i lavoratori somministrati che sono obbligati alla riservatezza e al segreto d’ufficio. Si chiede conferma che la prescrizione sarà applicata in tal senso. Recesso/conclusione anticipata del contratto: Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). Distinti saluti

    Domanda del: 22/12/2021 aggiornata il 22/12/2021
  • Si conferma che il Committente si impegnerà ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sarà a carico del Committente la sorveglianza sanitaria, per le mansioni che ne prevedono l’obbligo, e la dotazione dei relativi dispositivi di protezione individuale. Il controllo sul rispetto degli obblighi di sicurezza sarà a carico dell'Utilizzatore. In materia di formazione, si precisa che è onere dell'offerente occuparsi della formazione del personale, avendo cura di precisare per ciascun profilo la formazione specialistica ad esso riservata in funzione delle mansioni che saranno assegnate. Trattasi di formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria ed in materia di sicurezza, sempre a carico dell'agenzia aggiudicataria. Inoltre il Committente fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni in materia di sicurezza e sulle procedure di gestione dell’emergenza. Fermo restando gli obblighi di formazione in materia di sicurezza a carico del Datore di lavoro, si rappresenta che il Datore di Lavoro è la stessa Agenzia di somministrazione, mentre il Committente è l’Utilizzatore del lavoratore somministrato. Sarà inoltre onere dell’Agenzia aggiudicataria ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti dal lavoratore somministrato durante l’espletamento del servizio. Con riferimento alla parte del quesito relativo al “recesso/conclusione anticipata del contratto”, la risoluzione del rapporto contrattuale con l’Agenzia di somministrazione determina la cessazione della somministrazione, atteso che il rapporto del Committente con il lavoratore somministrato non è diretto, bensì mediato dall’Agenzia che si aggiudica il servizio. In ogni caso, così come previsto dal paragrafo "Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro" del capitolato, si specifica che: - In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l’Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla data di interruzione del servizio; - In caso di interruzione del rapporto di lavoro per causa imputabile al lavoratore o all’Agenzia, il Committente dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

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