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Chiarimento

  • Buongiorno, si invia la richiesta dei seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento all'indiscussa facoltà di recesso di codesta stazione appaltante (L’Agenzia interinale dovrà procedere all’immediata sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi inidonee allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà operata dall’Agenzia su formale e insindacabile richiesta del Committente) precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: la richiesta di sostituzione al di fuori di queste ipotesi non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). 2) Con riferimento agli obblighi dell'agenzia aggiudicataria di cui al capitolato nella parte in cui si prevede che L’agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento (4° livello CCNL Lavoratori dei porti), entro il giorno 27 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. si precisa che ai sensi dell'art. 30, comma 15 del CCNL per la categoria delle agenzia di somministrazione di lavoro, ". La retribuzione relativa alle missioni terminate nel mese e a quelle in corso al termine dello stesso, è corrisposta ai lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo, con contestuale consegna della busta paga.". Si chiede quindi di confermare che troverà applicazione la previsione di cui alla normativa di settore. 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA n nella parte in cui si prevede l'obbligo di fornire, l modello UNIEMENS e le buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata., si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 4) Con riferimento alla previsione ex art VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO del capitolato di gara, ove previsto che “L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia, anche su segnalazione del Committente, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione” si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) si chiede di confermare che eventuali conseguenze di un impugnativa siano supportate congiuntamente dall'agenzia e da codesto stazione appaltante. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore 5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. SEGRETO D’UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA del Capitolato di gara si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati. Si chiede quindi di confermare che unico onere in capo all'agenzia aggiudicataria sarà quello di informativa nei confronti dei lavoratori somministrati 6) Con riferimento ?all'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ?si? ?chied?e di precisare ?la suddivisione degli oneri in materia di formazione sulla sicurezza, parte generale e? ?specifica. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore? ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ? è computato nell'organico dell’Utilizzatore? ?ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e? che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15? tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (come peraltro precisato anche nella documentazione di gara: Il Committente si impegnerà ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.) si chiede ?conferma che anche la formazione specifica sia onere a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare ? ?apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, ? ?sostanze, dispositivi, anche di protezione ? ?individuale, e le procedure di lavoro ?che ai sensi dell'?art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «iene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» ?, sia onere in capo a Codesta Amministrazione?

    Domanda del: 22/12/2021 aggiornata il 22/12/2021
  • 1) Contrariamente a quanto affermato dall'utente si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà richiesta dal Committente non solo nel corso del periodo di prova o per giusta causa di recesso, ma anche nel corso del corso del rapporto di lavoro e precisamente nei casi di cui al punto 7 del Capitolato, paragrafo "Modalità di espletamento del servizio", nonché nei casi di cui al paragrafo "Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro". Si precisa, inoltre che in ogni caso, il Committente dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate. 2) Con riferimento al quesito n. 2, l’agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento (4° livello CCNL Lavoratori dei porti), entro il giorno 27 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Fermo restando quanto sopra previsto, l'Agenzia potrà effettuare il pagamento al lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa di settore. 3) Con riferimento al quesito n. 3, dietro richiesta del Committente, l'agenzia dovrà fornire il modello UNIEMENS e le buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata. Si conferma che la suddetta documentazione potrà essere fornita nel rispetto della privacy del lavoratore. 4) Con riferimento al quesito n. 4, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del Servizio" laddove si prevede espressamente che "Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto". In ogni caso, contrariamente a quanto richiesto, eventuali conseguenze di impugnativa posta in essere dal somministrato saranno esclusivamente a carico dell'agenzia aggiudicataria. 5) Con riferimento al quesito n. 5, come previsto dal capitolato, sarà onere dell’Agenzia aggiudicataria ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio. 6) Con riferimento al quesito n. 6, in materia di Formazione è onere dell'offerente occuparsi della formazione del personale, avendo cura di precisare per ciascun profilo la formazione specialistica ad esso riservata in funzione delle mansioni che saranno assegnate. Trattasi di formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria ed in materia di sicurezza, sempre a carico dell'agenzia aggiudicataria. Fermo restando gli obblighi di formazione posti a carico del Datore di lavoro, il Committente/utilizzatore si impegnerà ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sarà a carico del Committente la sorveglianza sanitaria, per le mansioni che ne prevedono l’obbligo, e la dotazione dei relativi dispositivi di protezione individuale. Inoltre il Committente fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni in materia di sicurezza e sulle procedure di gestione dell’emergenza.

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