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Chiarimento

  • Con riferimento alla risposta formulata dalla stazione appaltante al chiarimento n. 1, integrante la lex specialis, si formula il seguente quesito: è richiesto che il capogruppo debba esibire entrambi i servizi richiesti come requisito di partecipazione sia nella categoria D.01 sia nella categoria E.03. Ciò evidentemente contrasta con il disposto di cui al comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 ove è prevista la possibilità di costituzione di un raggruppamento di tipo verticale. A titolo puramente esemplificativo la norma consente la formazione di un raggruppamento di tipo verticale nel quale il capogruppo esibisce i requisiti del servizio principale (D.01) mentre il mandate quelli del servizio secondario (E.03). Pertanto si chiede di voler chiarire definitivamente se sia ammessa la partecipazione come raggruppamento di tipo verticale, prevista dal codice dei contratti, o se si debba ritenere inammissibile tale forma di partecipazione in virtù della integrazione apportata alla lex specialis mediante la risposta al chiarimento n.1.

    Domanda del: 28/09/2021 aggiornata il 28/09/2021
  • In via preliminare, si specifica che la scrivente non fornisce supporto agli O.E. in merito alle modalità di partecipazione alle gare. Di contro, sono dovuti chiarimenti riguardanti le previsioni del bando, e non sulle conseguenziali scelte. La risposta al quesito è stata già fornita e pertanto si rinvia ad una attenta lettura delle vigenti norme.

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