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Con riferimento alla risposta al quesito n.1 si pone l’ulteriore seguente quesito. La sottoscritta intende partecipare alla procedura nella forma di un raggruppamento verticale composto da due soggetti: · il capogruppo avente tutti i requisiti nella categoria D.01 (servizio principale in termini di severità del requisito ed in termini di consistenza degli onorari); · il mandante avente tutti i requisiti nella categoria E.03 (servizio secondario). Tale facoltà è espressamente prevista dal comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, gerarchicamente sovraordinato a tutte le circolari dell’ANAC ed alla lex specialis. Tuttavia, la risposta fornita al quesito n.1 sembra inibire la possibilità di costituire un raggruppamento verticale, così come previsto dal codice dei contratti. Alla luce di quanto sopra si chiede di voler chiarire se sia possibile o non possibile la partecipazione mediante un raggruppamento di tipo verticale. In caso non fosse possibile la partecipazione mediante un raggruppamento di tipo verticale si chiede, gentilmente, di voler esplicitare il riferimento normativo, evidentemente sovraordinato rispetto al d.lgs. 50/2016.
Domanda del: 24/09/2021 aggiornata il 24/09/2021 -
In riferimento al quesito posto, si rileva l'incongruente collegamento dello stesso al quesito n. 1 e pertanto ogni considerazione in merito è riferita alla mera assunzione di scelte comportamentali che riguardano autonome valutazioni. Ad ogni buon fine, si ricorda il disposto da Voi citato art. 48 co. 2 D.lgs. 50/2016, che testualmente prevede: Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione.