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Chiarimento

  • Con riferimento al punto riportato a pag. 5 del Disciplinare di Gara inerente ai due “servizi di punta”, la quale prevede che: “- il requisito di cui alla lett. b) della capacità professionale e tecnica non è frazionabile ovvero deve essere posseduto per intero dal capogruppo del RT” si chiede a Codesta Spett.le Autorità di chiarire se il requisito della coppia di servizi deve intendersi apportato soltanto dalla Capogruppo per entrambe le ID indicate nel bando, o se è ammesso che possa contribuire anche la mandante, apportando una coppia di servizi nella categoria “non prevalente”. Come indicato nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 3 (punto 7, pag. 11) dall’ANAC, per i diversi ID (come nel caso di specie), per cui sono richiesti i servizi di punta, dovrebbe essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non sarebbe esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTI. Cordialità

    Domanda del: 21/09/2021 aggiornata il 21/09/2021
  • Nelle Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” nella parte IV – Affidamenti è riconosciuta la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere quale requisito di partecipazione l’ “l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento” (par. 2.2.2. lett.c)). Le stesse linee guida stabiliscono relativamente ai Raggruppamenti e Consorzi stabili che “Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile”. Nel caso di specie, la Stazione appaltante, in relazione alla singola categoria d’opera e ID, ha inteso esercitare tale facoltà richiedendo il possesso dei due servizi in capo ad un unico soggetto del raggruppamento, fermo restando il principio di infrazionabilità del singolo servizio. Conformemente a ciò nel disciplinare di gara è previsto “relativamente ai raggruppamenti” che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. b) del par. II.4 ovvero l’“avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere (…)" non è frazionabile. Dalla disposta infrazionabilità del requisito discende che i due servizi per ognuna delle categorie ID previste (D.01 e E.03) dal disciplinare devono essere svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento per un importo pari a quello richiesto dagli atti di gara per ogni singolo ID. f.to IL RUP (Ing. Sergio La Barbera)

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