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Chiarimento

  • Con riferimento al parametro economico-finanziario richiesto all’operatore economico concorrente, pagina 3 del bando di gara, punto III.1.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA “rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a 0,6, ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci comprese nelle voci D1,D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex art. 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C IV appartenenti alla categoria attivo ex art. 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella lettera A appartenenti alla categoria passivo ex art. 2424 c.c. Il possesso di detto parametro economico-finanziario dovrà essere certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte di una società di revisione contabile autorizzata ovvero da un dottore commercialista iscritto all'albo professionale..”, si chiede se in sede di gara vada bene l'autocertificazione del parametro a mezzo DGUE o se già debba essere presentata la CERTIFICAZIONE da parte della società di revisione contabile. Grazie

    Domanda del: 17/11/2020 aggiornata il 17/11/2020
  • ciascun partecipante è tenuto a dichiarare il possesso del parametro economico- finanziario, che deve essere certificato prima del termine di presentazione dell'offerta da commercialista e/o società di revisioni, pertanto deve essere indicato il professionista/società certificante e/o gli estremi della certificazione ottenuta. La certificazione dichiarata in sede di gara dovrà essere esibita, su richiesta della S.A., a comprova del possesso del requisito dichiarato.

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