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Chiarimento

  • Buongiorno. Il disciplinare di gara a Pagina 6 testualmente recita: Per il requisito di capacitò economico finanziaria di cui al punto III.1.2 del bando di gara , in caso di partecipazione alla gara in forma plurisoggettiva, si precisa che dovrà essere posseduto da tutti i soggetti del consorzio / raggruppamento ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016. Precisando che l'art. 45 comma 2 lett. b) individua quali soggetti che possono partecipare alle procedure pubbliche i CONSORZI di COOPERATIVE mentre la lett. c) individua tali soggetti nei CONSORZI STABILI, dal tenore di quanto letteralmente riportato dal disciplinare di gara si evince che, nel caso di partecipazione di alla presente procedura di Consorzi di Cooperative e/o di Consorzi Stabili, essi risulterebbero ESCLUSI dall'obbligo di possedere il requisito economico finanziario di cui al punto III.1.2 del bando di gara. Si chiede pertanto conferma di quanto sopra riportato considerando, tra l'altro, che una diversa disposizioni rispetto a quanto indicato nei documenti di gara, comporterebbe una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Grazie

    Domanda del: 17/11/2020 aggiornata il 17/11/2020
  • Il requisito di capacità economico – finanziaria dovrà essere posseduto da tutti i soggetti del consorzio/raggruppamento, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016. Si richiamano le precedenti faq già pubblicate e la normativa relativa ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, espressamente citata nel disciplinare di gara pag. 5 e ss.

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