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Chiarimento

  • 1. In ossequio al principio di gerarchia delle fonti, si chiede di confermare che le dichiarazioni, le certificazioni ed i contratti di disponibilità dei mezzi d’opera di cui agli articoli 5.2.3) e 5.2.4) del Capitolato Speciale d’Appalto, debbano essere esclusivamente resi nei termini e nelle modalità di cui al disciplinare di gara. Restando, quindi, fermo l’obbligo per i concorrenti di produrre in sede di gara esclusivamente quanto richiesto dal disciplinare a pag. 14 al punto “A.1.1. - Mezzi d’opera che saranno impiegati nel cantiere” e, per il solo soggetto aggiudicatario, l’onere di dimostrare, ai fini della stipula del contratto, l’effettiva disponibilità dei mezzi offerti ai sensi e per gli effetti di quanto specificato alla pagina 30, lettera dd), del disciplinare di gara. 2. In risposta al quesito n.3 codesta Stazione appaltante ha confermato che l’importo relativo alla categoria OG12 per il quale è obbligatorio anche il possesso dell’iscrizione all’albo gestori ambientali nella categoria 9 classe B è pari ad € 7.866.754,87 corrispondente al trattamento di sediment washing di cui alla voce di prezzo AP7. Alla luce di quanto esposto, considerato che l’importo dei lavori ricadenti nella categoria OG12 è pari ad € 10.473.282,61, si chiede conferma che, in caso di ATI nella categoria OG12, la quota di lavori residua ricadente nella categoria OG12 pari ad € 2.606.527,74 (€ 10.473.282,61- € 7.866.754,87) e per la quale per legge non è obbligatorio il possesso della iscrizione all’albo gestori ambientali, possa essere assunta da una impresa mandante anche se non in possesso della iscrizione all’albo gestori ambientali.

    Domanda del: 21/10/2020 aggiornata il 21/10/2020
  • In sede di partecipazione alla gara gli adempimenti necessari sono regolati dal disciplinare. Per quanto riguarda il secondo quesito non si forniscono norme comportamentali ma mere interpretazioni dei documenti di gara.

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