Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Si prega di chiarire i seguenti punti: 1. Al punto 5.2.4 del CSA “Modalità di dragaggio nei settori non contaminati e caratteristiche del mezzo Dragante” si richiede un convoglio effossorio che deve esser costituito da una draga semovente, aspirante/refluente (Trailing Suction Hopper Dredger) avente una capacità minima di contenimento pari a 5.000 m3 ed idoneo ad un dragaggio di 7200 metri cubi giorno. La prescrizione dei 5000 m3 di capacita ‘di contenimento minima viene indicata solo in questo punto e non anche al punto 1 c della pagina 3 dello stesso csa ove si parala di draga semovente aspirante autocaricante (“trailing suction hopper dredger”) idonea alla produzione di 7500 mc/giorno di materiale dragato e neanche nell’ultimo capoverso del punto 1.6 alla pagina 6 in cui si indica che….”La draga da utilizzare dovrà essere dotata di un pozzo di carico di capacità adeguata ai volumi da movimentare e con dati di produzione tali da consentire il rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma dei lavori, pari a circa 120 giorni naturali e consecutivi, che risulta parte integrante del presente progetto esecutivo. La produzione dovrà rispettare un volume di materiale dragato giornaliero misurato in sito non inferiore a 7.200 m3/giorno”.. Si chiede quindi di confermare se la capacita di 5000 m3 minimi di contenimento è un requisito essenziale della draga da offrire. Inoltre si chiede di chiarire se la produzione minima giornaliera debba essere di 7200 o 7500 mc/giorno. 2. Al punto 2.8 del CSA vengono regolate le polizze assicurative da produrre in caso di aggiudicazione. Si prega di confermare la seguente interpretazione: Valore da assicurare opere preesistenti: Euro 5.000.000. Massimale RCT: 5% del valore delle opere ossia attualmente (senza alcun sconto) di 26.100.387,16 con un minimo di 500.000 e un massimo di 5.000.000= sarebbe pari ad Euro 1.305.019,35. Inoltre si chiedono i seguenti chiarimenti in merito alla decennale: Quali sono i rischi di rovina parziale o totale , ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi da coprire con polizza car decennale successiva alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato? Si prega anche di quantificarli al fine di stimare costo della polizza decennale a copertura indicando l’esatta percentuale compresa nel range tra il 20 ed il 40 percento del valore dell’opera cosi come indicato nel CSA. Stesso tipo di chiarimento si richiede per la polizza decennale di RCT decennale: quali sono i danni arrecabili a terzi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato? 3. I documenti da presentare consistenti in copie informatiche di documenti analogici possono essere resi conformi agli originali con dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’OE, ai sensi dell’art. 18 e 19 del DPR 445/2000 (copia per immagini su supporto informatico di documento analogico, con allegazione e sovrascrittura di dichiarazione di conformità all’originale ) il tutto sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante stesso? Grazie.

    Domanda del: 14/10/2020 aggiornata il 14/10/2020
  • 1) Come già detto in precedente FAQ, in ordine alla caratteristica della draga aspirante, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, si faccia riferimento alle indicazioni e prescrizioni di cui al bando e disciplinare ed il requisito da comprovare è solo la capacità produttiva del mezzo di 7.200 mc/giorno, fermo restando la premialità per il mezzo più performante di cui alla offerta economicamente più vantaggiosa. 2) l'aggiudicatario è tenuto, tra l'altro, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo di € 5.000.000,00 ed, inoltre, è tenuto a produrre una polizza che copra di danni arrecati a terzi il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, come sopra. 3) la polizza decennale, obbligatoria ai sensi dell'art. 103, co 8, del Codice dei contratti, sarà determinata con riferimento al limite inferiore del 20% del valore dell'opera. 4) con riferimento alle modalità di sottoscrizione delle copie informatiche si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara (cfr. pag. 6 e ss.).

Vai all'elenco dei chiarimenti