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Chiarimento

  • 1. Il disciplinare di gara a pag. 14 al punto “A.1.1. - Mezzi d’opera che saranno impiegati nel cantiere “richiede al concorrente di fornire “certificati del RINA o altro Istituto classificatore riconosciuto attestanti, oltre alle caratteristiche tecniche minime richieste, anche le ulteriori caratteristiche offerte”. Al riguardo, si rappresenta che il certificato di classe, per disposizioni normative e regolamentari comunitarie, è un documento che attesta se un mezzo marittimo è stato progettato e costruito in conformità con i criteri/regolamenti previsti dalla società di classificazione stessa (a loro volta conformi ai principi fissati internazionalmente dall’Organizzazione Marittima Internazionale) e, pertanto, che è autorizzato all’esercizio dell’attività per la quale è stato concepito. Inoltre, per mantenere la sua classe mentre è in esercizio, il mezzo è sottoposto ad ispezioni periodiche (annuali) e a verifiche più approfondite e dettagliate che avvengono ogni 5 anni. Al termine delle visite ispettive, se un mezzo risponde ai requisiti della propria classificazione viene classificato ‘in’, altrimenti ‘out’ rispetto alla classe. Pertanto, un certificato di classe RINA o di altro Istituto classificatore riconosciuto in corso di validità comprova, in via esaustiva, l’idoneità tecnica di un mezzo marittimo in quanto ne attesta sia la conformità rispetto ai requisiti di classificazione richiesti che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la quale il mezzo è stato concepito (si cfr. certificato di classe tipo allegato). Alla luce di quanto esposto, si richiede di confermare che l’idoneità dei mezzi marittimi proposti dall’operatore economico concorrente si intende debitamente comprovata mediante la produzione, nell’ambito della proposta tecnica di offerta, del solo certificato di classe rilasciato dal R.I.N.A. o da altro Istituto classificatore riconosciuto, atteso che qualsivoglia ulteriore fattore (ad esempio capacità di produzione), non rientrante tra le caratteristiche tecniche intrinseche di un mezzo d’opera marittimo in quanto dipendente da fattori variabili a seconda della capacità e professionalità dell’equipaggio, condizioni meteo etc., non è certificabile da parte di un Istituto di classificazione terzo in quanto non rientrante nelle competenze assegnategli dalle citate disposizioni normative internazionali. In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. 2. In riferimento alle dichiarazioni di cui all’art.1.4) del Capitolato Speciale di Appalto, si richiede di confermare che le stesse debbano essere rese esclusivamente dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto e non dai concorrenti in sede di offerta nell’ambito della Busta “A - documentazione Amministrativa”; 3. In relazione alla produzione della draga idraulica TSHD, si chiede di confermare che il valore richiesto è quello di 7.200 mc/giorno riportato nel disciplinare e non quello di 7.500 mc/giorno esplicitato nel Capitolato Speciale di Appalto.

    Domanda del: 14/10/2020 aggiornata il 14/10/2020
  • 1) Si conferma che l’idoneità dei mezzi marittimi e le "ulteriori caratteristiche " tecniche intrinseche dei mezzi, proposti dall’operatore economico concorrente, si intendono debitamente comprovate mediante la produzione, nell’ambito della proposta tecnica di offerta, del solo certificato di classe rilasciato dal R.I.N.A. o da altro Istituto classificatore riconosciuto. 2) Si conferma che le dichiarazioni di cui all’art. 1.4 del CSA attengono la stipula del contratto in quanto riferite all’Appaltatore. 3) Si conferma che il valore corretto della produzione giornaliera della draga aspirante autocaricante è di 7.200 metri cubi/giorno

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