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Dettagli procedura

COMM - Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - Secondo lotto funzionale” CUP I77G19000060007” - 1° stralcio funzionale

Ente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Oggetto: COMM - Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - Secondo lotto funzionale” CUP I77G19000060007” - 1° stralcio funzionale
Tipo di fornitura:
  • Lavori
  • Ingegneria e Architettura
Tipologia di gara: Manifestazione di Interesse
Modalità di espletamento della gara: Telematica
CIG: -
Stato: Conclusa
Centro di costo: Ufficio Tecnico
Data pubblicazione : 09 marzo 2022 10:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 14 marzo 2022 12:00:00
Data scadenza: 19 marzo 2022 10:00:00
Documentazione gara:
Documentazione richiesta:
  • Domanda di partecipazione
  • Eventuali documenti integrativi

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

In relazione alla Procedura negoziata di cui trattasi ed in particolare al requisito di carattere speciale di cui a pag. 5 punto 1) si richiede di chiarire quanto segue: - se il rapporto richiesto - minore o uguale a 0,6 - deve essere posseduto per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari oppure se deve essere posseduto quale rapporto calcolato quale media dei valori relativi a ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari; - se il rapporto richiesto, in caso di manifestazione di interesse e presentazione di offerta formulate da Associazione Temporanea di Imprese costituenda tra due operatori economici, debba essere posseduto autonomamente da ciascuno dei due operatori, oppure, nel caso uno dei due operatori non lo possegga, se può essere calcolato quale media dei valori riferiti ai due operatori economici, da determinarsi ponderando gli specifici valori riferiti ai due operatori con la rispettiva quota di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

Risposta:

La risposta al quesito è articolata come segue: 1) Detto rapporto deve essere riferito agli ultimi due esercizi finanziari e pertanto la risposta è affermativa; 2) Il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti del raggruppamento qualificati per i lavori, in quanto requisito di speciale per i lavori.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Con riferimento al requisito finanziario previsto nell’avviso per manifestazione di interesse “rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a 0,6”, il piano procedurale per gli affidamenti delle opere infrastrutturali prioritarie commissariate adottato con decreto del Commissario Straordinario n. 1/2021 espressamente richiamato dall’avviso di manifestazione di interesse prevede al punto 4 “REQUISITI “ pag. 9 che in caso di partecipazione mediante Consorzio lo stesso requisito deve essere posseduto anche dalla Consorziata designata. Si chiede conferma che tale requisito finanziario, in caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e C) del D.Lgs 50/2016, dovrà essere posseduto sia dal Consorzio che dalla Consorziata designata

Risposta:

La risposta è affermativa

Chiarimento n. 3

Domanda:

Con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni è stato abrogato l’art. 105, comma 5, del dlgs 50/2016, pertanto si chiede conferma che relativamente alle categorie scorporabili SIOS OS18/A e OS30 ( di importo inferiore al 10%) e alla categoria scorporabile OG6 è possibile ricorrere al subappalto, di guida che il concorrente in possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può partecipare alla gara coprendo i requisiti relativi alle categorie scorporabili con riferimento alla categoria prevalente ai sensi dell’art. 92, comma 1, Dpr 207/2010 e dichiarando di voler subappaltare le categoria OS18/A, OS30 e OG6 ad imprese in possesso di adeguata qualificazione

Risposta:

La risposta è affermativa

Chiarimento n. 4

Domanda:

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede se una società di ingegneria prequalificata e invitata in RTP con altre società alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di PMC ( Project Management Consultant) degli interventi commissariali può essere indicata quale progettista in RTP con altri progettisti limitatamente alla categoria IB.06 o se vi è conflitto di interessi

Risposta:

Si configura conflitto di interesse in caso di affidamento del servizio di PMC ( Project Management Consultant) degli interventi commissariali.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Si chiede se la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria con apposita certificazione resa da un dottore commercialista iscritta all’albo professionale, occorre renderla in fase di manifestazione di interesse? 

Risposta:

In sede di presentazione della candidatura alla manifestazione di interesse è sufficiente dichiarare il possesso del requisito, certificato da società di revisione o dottore commercialista, e pertanto dovrà essere indicata data di rilascio e soggetto che ha rilasciato detta attestazione. Tale attestazione, dichiarata in sede di gara, dovrà essere prodotta in sede di comprova del requisito.

Chiarimento n. 6

Domanda:

In caso di costituendo RTI, il requisito di ordine speciale per i lavori relativo all'indebitamento finanziario deve essere posseduto da tutti i componenti dell'ATI. o se sia sufficiente il possesso da parte della sola CAPOGRUPPO Mandataria. 

Risposta:

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento qualificati per i lavori e non unicamente dalla capogruppo

Chiarimento n. 7

Domanda:

Si chiede se il modulo Domanda di partecipazione è disponibile nella documentazione di gara.

Risposta:

no

Chiarimento n. 8

Domanda:

Si chiede conferma se il "requisito di carattere speciale - per lavori" di cui al punto 1) "rapporto tra indebitamente finanziario netto e patrimonio netto riferite agli ultimi 2 esercizi finanziari ....", in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, debba essere dimostrato in modo esclusivo da parte della sola impresa Mandataria. 

Risposta:

Il possesso di tale requisito non deve essere dimostrato in modo esclusivo da parte della sola impresa Mandataria ma da tutti i componenti del raggruppamento qualificati per i lavori

Chiarimento n. 9

Domanda:

Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito: in caso di ATI il requisito di carattere speciale relativo ai lavori di cui al punto 1 deve essere soddisfatto unicamente dalla Capogruppo o da tutte le imprese componenti l'ATI? 

Risposta:

Deve essere posseduto da tutti i componenti del ATI, qualificati per i lavori