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Chiarimento

  • Egregi buon pomeriggio, in relazione a quanto riscontrato da questa spettabile Amministrazione alle FAQ 2 e 4 circa le risposte fornite per interpretare e chiarire il bando di gara, si chiedono CHIARIMENTI relativamente il subappalto della categoria OG7 in quanto le attuali leggi in materia (*) chiaramente dicono, nel caso in questione, che i lavori sono subappaltabili al 100% mentre il bando lascia l’INTERPRETAZIONE ai lettori (lo si dimostra già dal fatto che sono pervenute una moltitudini di domande sull’argomento). Pertanto si attende riscontro in merito. Grazie in anticipo e Distinti Saluti (*) Il tema in questione è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quale dice che l’eventuale subappalto è concesso generalmente nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto; L’articolo 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dice che per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, dello stesso codice il subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere in questione; L’articolo 89, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dice che non è ammesso avvalimento per quei lavori elencati al regolamento di cui l’articolo 216, comma 27-octies, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; L’articolo 216, comma 27-octies, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dice che il regolamento in questione sarà adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore di tale disposizione (quindi in dicembre 2019 in quanto la disposizione in questione è stata introdotta il 14/06/2019 dalla L. 55/2019) e che fino ad allora vigono le disposizioni normative precedenti (disciplinate dal D.M. 248/2016); il D.M. 248/2016, all’articolo 2, riporta l’elenco delle lavorazioni di cui all’articolo 89, comma 11, del codice degli appalti. All’interno di tale elenco non è riportata la categoria OG7. E’ facile intuire quindi che, in questo caso, la categoria OG7 (pari a circa l’11% del totale) è subappaltabile al 100% ad impresa in possesso di relativa qualificazione (SOA in OG7 classifica I) in quanto detti lavori sono “a qualificazione obbligatoria (DPR 207/2010)” e questo vuol dire semplicemente che chi li esegue deve essere qualificato.

    Domanda del: 13/08/2019 aggiornata il 13/08/2019
  • In riferimento al quesito posto si ricorda che il bando di gara prevede "d) qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3, classifica adeguata, per € 2.011.215,16; altresì qualificazione nella categoria scorporabile e subappaltabile (nei limiti dell’art. 105, co. 5 del Codice dei contratti) OG7, classifica adeguata, per € 239.186,45 con qualificazione obbligatoria. L’avvalimento è ammesso ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che, ai sensi dell’art 105, co 2, del D.Lgs. 50/2016 (come recentemente modificato dalla L. 55/2019) il subappalto è consentito nella percentuale massima pari al 40% dell’importo complessivo del contratto". Non si comprende a quale interpretazione si fa riferimento. Di contro si prende atto della disamina normativa effettuata e si invita ad indicare quale punto del bando non è di facile interpretazione, considerato che si è definita la categoria OG7 scorporabile e subappaltabile entro i limiti di legge.

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