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Chiarimento

  • In merito alla presente gara si chiede se le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS18-A classifica adeguata per € 176.867,09 (che incide circa il 18% dell'importo complessivo dei lavori) si può dare in subappalto al 100%? essendo la scrivente impresa in possesso delle categorie OG1 E OG11 classifica V.

    Domanda del: 19/06/2019 aggiornata il 19/06/2019
  • Si rimanda a quanto già precisato nella Faq. 3 e Faq. 4 e si ribadisce che:

    1. La categoria OS 18-A rientra nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche dette categorie "superspecialistiche" ovvero ancora appellate con l'acronimo S.I.O.S.

      Pertanto, la suddetta categoria è disciplinata dagli artt. 89, co. 11, e 105, co.5, del D.lgs. 50/2016 nonché dal D.M. n. 248 del 10/11/2016, ad oggi ancora in vigore.Ai sensi dell'articolo 105, co. 5, del suddetto D.lgs., l'eventuale subappalto di lavorazioni rientranti nella categoria OS 18-A non può superare il trenta per cento dell'importo di tali opere. Si richiama altresì l'art. 1, co. 2, 2° periodo, del D.M. n. 248 del 10.11.2016. Per effetto di quest'ultima norma, il limite del subappalto relativo ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (30% dell'importo della categoria superspecialistica) non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, co.2, del Dlgs. 50/2016 per come fissato nel bando di gara (30% dell'importo complessivo del contratto

    2. Fermo restando il possesso dei requisiti da parte del concorrente singolo di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, la disciplina del subappalto per le categorie OS 18-A e OG 11, in quanto categorie "superspecialistiche",  è regolata dai seguenti dettati di legge:

    - art. 89, co. 11, del D.lgs. 50/2016 

    - art. 105, co. 5, de D.lgs.50/2016 

    - D.M. n. 248 del 10/11/2016.

    In particolare ai sensi dell'articolo 105, co. 5, del suddetto D.lgs.,il subappalto di lavorazioni rientranti nelle categorie OS 18-A e OG 11 non può superare il trenta per cento dell'importo di tali opere 

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