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Chiarimento

  • Buongiorno, premesso che lo scrivente concorrente è in possesso di tutte le categorie richieste ad eccezione della categoria scorporabile OS18A, si chiede se la stessa può essere subappaltata al 100% ad impresa qualificata rispettando il principio di assorebnza che prevede la copertura della stessa con la categoria prevalente OG1.

    Domanda del: 10/05/2022 aggiornata il 10/05/2022
  • Premesso che il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del codice dei contratti, come recentemente modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, e che nell’appalto in questione la categoria OS18-A è scorporabile, la risposta al quesito è affermativo. A tal proposito si richiamano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 relative al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e della Legge n. 80 del 2014. In particolare, per quanto concerne il subappalto delle categorie scorporabili, si segnala che: - Secondo l’art. 92, co. 1 , del citato DPR “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”. Inoltre ai sensi del comma 7“ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie (d’opera) …. per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie …., e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente”. - Secondo l’art. 12, co. 2 lett. b) , della L. 80/20214 “ non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207 , relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale” - Ai sensi dell’art. 108, comma 3, le ulteriori categorie scorporabili “… sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro”.

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