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Chiarimento

  • Con riferimento al requisito di cui al punto III.1.2) lett. a) (“Rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a 0,6, che dovrà essere posseduto da tutti i soggetti del consorzio/raggruppamento si ritiene che tale requisito, necessario per accedere alla gara e non per valutare l’offerta, limiti eccessivamente la partecipazione degli operatori economici, anche di grandi dimensioni, che hanno necessità di ricorrere ai sistemi bancari per fare investimenti in mezzi ed attrezzature, soprattutto nel contingente periodo colpito dall’emergenza COVID. Si richiede pertanto di rimuovere l’obbligatorietà di tale parametro, ovvero di limitare la richiesta, per i concorrenti raggruppati o consorziali, ai soli operatori economici indicati come capogruppo/mandatari, consentendo la massima partecipazione alla gara, in linea con le indicazioni dell’ANAC e della giurisprudenza amministrativa.

    Domanda del: 04/03/2022 aggiornata il 04/03/2022
  • Data la complessità e peculiarità dei lavori in questione, la scelta di tale requisito aggiuntivo, previsto per appalti superiore ad € 20 mln, è commisurata ed adeguata all’importanza dell’appalto nonchè all’esigenza di affidabilità e solidità dell’impresa per l’esecuzione ed il completamento dei lavori.

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