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L’art. 89, comma 1, del dlgs 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento esclusivamente per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del dlgs 50/2016. Poiché il requisito economico finanziario richiesto dal bando di gara è un requisito aggiuntivo di cui all’art. 84, comma 7, dlgs 50/2016 che la stazione appaltante può chiedere per appalti superiori a 20 milioni di euro e quindi non ricadente nella previsione di cui all’art. 89 si chiede alla stazione appaltante di chiarire esplicitamente se può essere oggetto di avvalimento. La non chiarezza nella risposta può indurre il concorrente in errore anche in considerazione della circostanza che in tutte le procedure di gara superiore a 20 milioni di euro bandite da codesta stazione appaltante in cui era richiesto tale requisito, codesta stazione appaltante ha sempre ritenuto non ammissibile il ricorso all’istituto dell’’avvalimento nelle varie risposte ai questi (si cfr. Risposte ai quesiti “lavori di riqualificazione Molo Trapezoidale”; “ lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese” ; “lavori di escavo dei fondali del bacino Crispi n. 3”)
Domanda del: 04/03/2022 aggiornata il 04/03/2022 -
L’art 89 del codice dei contratti prevede il ricorso all’avvalimento unicamente per i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c). Il requisito aggiuntivo di tipo economico finanziario richiesto dal bando di gara rientra nella fattispecie di cui all’art. 84, comma 7, e pertanto non è ammesso l’avvalimento.