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Chiarimento

  • Spett.le, Con la presente si pongono i seguenti quesiti: 1) In relazione al punto III.1.2) capacità economica e finanziaria, lett. a) “a) Rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a 0,6, ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci comprese nelle voci D1,D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex art 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C IV appartenenti alla categoria attivo ex art. 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella lettera A appartenenti alla categoria passivo ex art. 2424 c.c.” si chiede se in caso di partecipazione di consorzio stabile che designa la consorziata esecutrice, possa essere soddisfatto dalla sola consorziata esecutrice. Ciò in quanto, nel caso in questione, è la consorziata esecutrice che, in caso di aggiudicazione, eseguirà i lavori e impiegherà la propria capacità economica e finanziaria nell’appalto. Inoltre, ciò consentirebbe la massima partecipazione, secondo il principio del favor partecipationis, in quanto, contrariamente, si restringerebbe notevolmente il campo di partecipazione. 2) In relazione al requisito di cui all’offerta tecnica 3.1 “Professionalità ed esperienza del concorrente nel settore oggetto dell’appalto” si chiede se, nel caso di un Accordo quadro in ambito marittimo, composto da più applicativi, il requisito possa intendersi soddisfatto producendo i vari C.E.L., uno per ogni intervento di cui all'A.Q., rilasciati dalla Stazione Appaltante. 3) Sempre facendo riferimento al punto 2, si chiede se, partecipando alla gara in questione con una consorziata esecutrice diversa da quella per cui è stato rilasciato il C.E.L., se il requisito viene comunque assolto dal momento che l’appaltatore aggiudicatario figurante sul C.E.L. è il Consorzio Stabile. 4) In relazione al requisito 4.1 dell’offerta tecnica certificazione SA 8000, si chiede se in caso di ATI può essere posseduta anche solo da una delle Imprese costituenti il raggruppamento, sempre al fine di garantire la massima partecipazione 5) In caso di indicazione impresa cooptata, si chiede se la stessa deve essere equiparata a concorrente e in quanto tale firmare cauzione, offerta tecnica ed economica oppure è sufficiente presenti il Passoe e le dichiarazioni richieste nella documentazione amministrativa. In attesa di Vs riscontro ai suddetti quesiti si porgono cordiali saluti.

    Domanda del: 03/03/2022 aggiornata il 03/03/2022
  • La risposta al quesito è articolata come segue: 1) L’art. 47 del codice dei contratti disciplina i requisiti di partecipazione dei consorzi alle gare, stabilendo che i requisiti di capacità finanziaria debbano essere posseduti e comprovati dagli stessi consorzi (comma 1). 2) Per il criterio dell’offerta tecnica 3.1 il concorrente deve illustrare gli interventi eseguiti, quindi effettuati ed ultimati, adeguatamente documentabili ancorché nell’ambito dell’accordo quadro; 3) Il quesito posto è poco chiaro ed infatti, considerato che tra i requisiti di partecipazione non vi è alcun riferimento ai CEL, esso si ritiene faccia riferimento al contenuto dell’offerta tecnica da cui discende l’attribuzione di un punteggio per gli elementi di valutazione cui si riferisce. Nell’offerta tecnica, specie per quanto concerne la professionalità del concorrente, il concorrente deve dare prova della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, organizzativo ed operativo. 4) In caso di raggruppamento è sufficiente che anche solo un componente sia in possesso della suddetta certificazione; 5) L’impresa cooptata non è equiparata al concorrente.

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