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Chiarimento

  • Con riferimento al requisito finanziario di cui al punto III.1.2 del bando di gara “rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari minore o pari a 0,6” si chiede conferma che, nel caso il Concorrente è un consorzio stabile, il requisito deve essere posseduto dal solo Consorzio concorrente e non anche dalle consorziate esecutrici.

    Domanda del: 24/02/2022 aggiornata il 24/02/2022
  • Nel caso dei consorzi stabili, come definiti dall’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito di capacità economico – finanziaria deve essere dimostrato da parte del consorzio concorrente.

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