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Al punto I.1.6 del disciplinare di gara prevede che “i concorrenti in possesso di attestazione SOA per sola costruzione devono avvalersi per la progettazione di professionisti qualificati da indicare in sede di offerta e partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell’art. 46, comma 1, D Lgs. 50/2016 e s.m.i.”. tenuto conto che l’articolato non fa riferimento all’istituto dell’avvalimento, si chiede di specificare se è consentito il ricorso all’avvalimento così come non è escluso dall’articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Domanda del: 02/07/2020 aggiornata il 02/07/2020 -
con riferimento al quesito di cui sopra si rimanda al chiarimento reso in risposta al quesito precedente, specificando ulteriormente che il ricorso all’istituto dell’avvalimento è ammissibile nei limiti delle prescrizioni contenute nell’art. 89 D.lgs 50/2016: “l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste [...]”.