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Chiarimento

  • Il disciplinare al punto I.3 denominato Avvalimento prescrive al secondo comma: “non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva.”. Per quanto sopra si chiede di voler specificare a quali requisiti di natura tecnico professionale di natura strettamente soggettiva si faccia riferimento in considerazione che il ricorso all’istituto dell’avvalimento, come peraltro recitato nel medesimo articolo, è ammesso entro i imiti e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ciò per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionali di cui all’articolo 83 c.1. lett. B) e c)…

    Domanda del: 02/07/2020 aggiornata il 02/07/2020
  • in risposta al quesito, si specifica che i requisiti di natura tecnico professionale strettamente soggettiva che non possono essere oggetto di avvalimento sono a titolo esemplificativo: l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali etc. etc. , confermandovi al contempo l’operatività dell’istituto dell’avvalimento nei limiti e nelle condizioni di cui l’art. 89 del D.lgs. 50/2016.

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