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Chiarimento

  • Con riferimento al punto II.2 del disciplinare di gara (busta B offerta tecnica) al secondo capoverso è previsto che ai sensi Ai sensi dell’art. 183, comma 15, Codice Appalti, l’offerta tecnica consiste in varianti migliorative alla proposta progettuale approvata, mentre la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori costituirà obbligazione contrattuale dell’operatore economico aggiudicatario in qualità di concessionario. Invece al punto A.3) (pagina 24) del disciplinare di gara è richiesto per la qualità della progettazione dei lavori che il concorrente dovrà allegare gli elaborati progettuali sviluppati a livello di progettazione definitiva nonché quelli di eventuale variante al progetto approvato dall’Amministrazione inerenti l’esecuzione dei lavori. Ora si chiede se occorre presentare in sede di offerta il progetto definitivo o se questo dovrà essere presentato a seguito dell’aggiudicazione, tenuto altresì conto che a pagina 25 del disciplinare è previsto che l’offerta tecnica dovrà essere contenuto in non oltre 100 facciate e che il solo progetto definitivo in genere consta di oltre 250 facciate.

    Domanda del: 18/06/2020 aggiornata il 18/06/2020
  • Per la risposta al quesito si invita a prendere visione della rettifiche apportare al disciplinare di gara.

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