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Chiarimento

  • In riferimento all'oggetto, si richiede se la parte relativa alle analisi di laboratorio, essendo un'attività secondaria rispetto alla prestazione principale di esecuzione dei rilievi, può essere subappaltata ad un laboratorio accreditato

    Domanda del: 05/12/2019 aggiornata il 05/12/2019
  • Preliminarmente si precisa che il presente Avviso è finalizzato a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata alla quale saranno invitati 5 operatori economici, ove presenti.

    Altresì si richiama l’art. 105, co. 2, del D.lgs. 50/2016 per come temporaneamente modificato dall’art. 1, co. 18, primo periodo, della Legge n. 55 del 2019 che così recita:

    “… il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto”.

    Pertanto in riferimento al quesito posto, si chiarisce che la quota percentuale massima prevista per legge relativa al subappalto, non indicata nell’Avviso per manifestazione d’interesse, sarà specificata nella successiva lettera di invito alla procedura.

    Ad ogni buon fine, s’evidenzia la facoltà di cui all’art. 48, co. 11, D.lgs. 50/2016 che così recita:

    In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.

    Il RUP Ing. Salvatore Acquista

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